Art. 688 c.p.

Ubriachezza

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila.

La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale. (1)(1)

La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale.

Note

  1. (1)Comma 2(186) AGGIORNAMENTO — comma 2La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 17 luglio 2002, n. 354 (in G.U. 1ª s.s. 24/07/2002, n. 29), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2002-07-25

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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