Art. 683 c.p.

Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell'articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1981-12-15

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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