Art. 676 c.p.

Rovina di edifici o di altre costruzioni

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.

Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a lire tremila.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2000-01-15

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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