Dispositivo — testo vigente
Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire tremila.
Alla stessa pena soggiace:
1° chi, in luoghi aperti, abbandona a sé stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2° chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone. (1)(1)
Note
- (1)Comma 4(90) AGGIORNAMENTO — comma 4La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera a che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale ". Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 2) che la somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione prevista dal presente articolo.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
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Decorrenza indicata: 1981-12-15
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva