Art. 65 c.p.

Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante

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Dispositivo — testo vigente

Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti: 1° alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni; (1)(1)

2° alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;

3° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

Note

  1. (1)Comma 1(5) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1944-10-05

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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