Dispositivo — testo vigente
Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti: 1° alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni; (1)(1)
2° alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
3° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
Note
- (1)Comma 1(5) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
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Decorrenza indicata: 1944-10-05
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva