Dispositivo — testo vigente
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila. (1) (2)(1) (2)
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. (3)(3)
Note
- (1)Comma 1(294) AGGIORNAMENTO — comma 1La L. 9 gennaio 2019, n. 3 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera u che "le parole: «con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000»".
- (2)Comma 1(356) AGGIORNAMENTO — comma 1La Corte Costituzionale, con sentenza 21 febbraio - 22 marzo 2024, n. 46 (in G.U. 1ª s. s. 27/03/2024, n. 13), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 646, primo comma, del codice penale, come modificato dall' art. 1, comma 1, lettera u), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni»".
- (3)Ex comma 3 — abrogatoCOMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 APRILE 2018, N. 36 DA VERIFICARE — testo previgente del comma 3 non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2024-03-28
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva