Art. 638 c.p.

Uccisione o danneggiamento di animali altrui

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2025-07-01

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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