Art. 619 c.p.

Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

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Dispositivo — testo vigente

L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell'articolo 616, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire trecento a cinquemila.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2018-05-09

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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