Art. 617-sexies c.p.

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2024-07-17

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.p.