Dispositivo — testo vigente
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2024-07-17
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva