Art. 617-quater c.p.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso: 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma; 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 3). (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 4Comma 4 — annotazione ufficialeNUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2024, N. 90 DA VERIFICARE — testo previgente non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2024-07-17

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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