Dispositivo — testo vigente
Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. (1)(1)
Note
- (1)Comma 1(88) AGGIORNAMENTO — comma 1La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile - 8 giugno 1981, n. 96 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/1981, n. 158), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
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Decorrenza indicata: 1981-06-11
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva