Art. 600-quinquies c.p.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1998-08-11

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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