Art. 600 c.p.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, ivi compresa la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale, all'accattonaggio, alla maternità surrogata, al matrimonio forzato, all'adozione illegale o a sottoporsi al prelievo di organi o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. (1) (2) (3)(1) (2) (3)

Note

  1. (1)Comma 3(191) AGGIORNAMENTO — comma 3La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 11 agosto 2003, n. 228 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che la pena stabilita per il delitto previsto nel presente articolo è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
  2. (2)Comma 3(233) AGGIORNAMENTO — comma 3Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: - (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione; - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
  3. (3)Ex comma 3 — abrogatoCOMMA ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 2010, N. 108 DA VERIFICARE — testo previgente del comma 3 non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2026-07-16

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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