Art. 585 c.p.

Circostanze aggravanti

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Dispositivo — testo vigente

Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.

Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:

1° quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2° tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2025-12-17

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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