Dispositivo — testo vigente
La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:(1)
1° se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;(2) (3)
2° se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3° (1)
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1° una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2° la perdita di un senso;
3° la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4° (2);
5° (3)
Note
- (1)Comma 1, n. 3Numero 3° del primo gruppo — abrogatoNUMERO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194 DA VERIFICARE — testo previgente non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva. Riferimento: numero 3° del primo gruppo.
- (2)Comma 2, n. 4Numero 4° del secondo gruppo — abrogatoNUMERO ABROGATO DALLA L. 19 LUGLIO 2019, N. 69 DA VERIFICARE — testo previgente non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.
- (3)Comma 2, n. 5Numero 5° del secondo gruppo — abrogatoNUMERO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194 DA VERIFICARE — testo previgente non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva. Riferimento: numero 5° del secondo gruppo.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2019-08-09
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva