Art. 572 c.p.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi. (1)(1)

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

Note

  1. (1)Ex comma 3 — abrogatoCOMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2013, N. 93, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119 DA VERIFICARE — testo previgente del comma 3 non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2025-12-17

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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