Art. 567 c.p.

Alterazione di stato

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 2(271) AGGIORNAMENTO — comma 2La Corte Costituzionale, con sentenza 21 settembre - 10 novembre 2016, n. 236 (in G.U. 1ª s.s. 16/11/2016 n. 46) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, secondo comma, "nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni."

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2016-11-17

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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