Dispositivo — testo vigente
Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità. (1)(1)
Note
- (1)Comma 2(271) AGGIORNAMENTO — comma 2La Corte Costituzionale, con sentenza 21 settembre - 10 novembre 2016, n. 236 (in G.U. 1ª s.s. 16/11/2016 n. 46) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, secondo comma, "nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni."
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
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Decorrenza indicata: 2016-11-17
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva