Art. 557 c.p.

Prescrizione del reato

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Dispositivo — testo vigente

Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo il secondo per bigamia.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1931-07-01

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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