Art. 544-bis c.p.

Uccisione di animali

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2025-07-01

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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