Dispositivo — testo vigente
decies
(Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici). Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2022-03-23
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva