Art. 517-quater c.p.

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Dispositivo — testo vigente

Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, artigianali e industriali è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata. (1)(1)

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali.

Note

  1. (1)Ex comma 4 — abrogatoCOMMA ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75 Testo previgente del comma 4: “COMMA ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75”

    Testo previgente

    COMMA ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2026-05-29

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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