Art. 500 c.p.

Diffusione di una malattia delle piante o degli animali

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da lire mille a ventimila.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1931-07-01

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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