Dispositivo — testo vigente
Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale. (1)(1)
Note
- (1)Comma 1(109) AGGIORNAMENTO — comma 1La Corte Costituzionale con sentenza 23-24 marzo 1988, n. 364 (in G.U. 1ª s.s. 30/03/1988, n. 13) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile".
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 1988-03-31
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva