Dispositivo — testo vigente
Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.
Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da due a cinque anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2015-04-21
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva