Art. 497-bis c.p.

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Dispositivo — testo vigente

Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2015-04-21

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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