Dispositivo — testo vigente
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni: 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome. (1)(1)
Note
- (1)Comma 2Nota ufficialeLa Corte Costituzionale, con sentenza 6 aprile - 5 giugno 2023 n. 111 (in G.U. 1ª s.s. 07/06/2023 n. 23), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 495, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art. 21 norme att. cod. proc. pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all' art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni".
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
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Decorrenza indicata: 2023-06-08
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva