Dispositivo — testo vigente
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire cinquecento a cinquemila.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro. (1)(1)
Note
- (1)Comma 2(86) AGGIORNAMENTO — comma 2Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874, ha disposto (con l'art. 15-quater, comma 1) che "Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480, 481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla metà".
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
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Decorrenza indicata: 1980-12-25
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva