Dispositivo — testo vigente
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni. (1)(1)
Note
- (1)Comma 2(91) AGGIORNAMENTO — comma 2Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d che "È concessa amnistia: [...] d) per il reato previsto dall'art. 476 in relazione agli articoli 491 e 482 del codice penale limitatamente alla falsità in cambiale o in altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore". Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 1981-12-19
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva