Dispositivo — testo vigente
Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire tremila. (1)(1)
Note
- (1)Comma 1(16) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione".
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
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Decorrenza indicata: 1953-02-25
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva