Art. 461 c.p.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati (2) alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 2(181) AGGIORNAMENTO — comma 2Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art. 52-quater, comma 3) che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro il 1 gennaio 2002, la pena stabilita è diminuita di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.
  2. (2)testo dell’articoloVerifica testuale — ellissi della fonteDA VERIFICARE — nel testo acquisito dalla fonte Normattiva era presente una o più ellissi. L’ellissi è stata rimossa dalla visualizzazione, ma il segmento interessato non viene ricostruito finché non è recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2016-07-27

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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