Art. 454 c.p.

Alterazione di monete

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3° e 4° del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 1(181) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art. 52-quater, comma 3) che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro il 1 gennaio 2002, la pena stabilita è diminuita di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2001-09-27

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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