Dispositivo — testo vigente
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. (1)(1)
Note
- (1)Ex comma 3 — abrogatoCOMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116
Testo previgente del comma 3: “COMMA ABROGATO DALL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA b) DEL D.L. 8 AGOSTO 2025, n. 116”
Testo previgente
COMMA ABROGATO DALL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA b) DEL D.L. 8 AGOSTO 2025, n. 116
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Decorrenza indicata: 2025-08-09
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva