Art. 449 c.p.

Delitti colposi di danno

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (1)(1)

La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.

Note

  1. (1)Comma 1(172) AGGIORNAMENTO — comma 1La L. 21 novembre 2000, n. 353 ha disposto (con l'art. 11, comma 7) che "All' articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,"." La medesima modifica era stata precedentemente disposta dall' art. 1, comma 7, del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2000-12-01

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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