Art. 444 c.p.

Commercio di sostanze alimentari nocive

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquecento.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1931-07-01

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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