Art. 438 c.p.

Epidemia

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo.

Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte. (1) (2)(1) (2)

Note

  1. (1)Comma 2(1) AGGIORNAMENTO — comma 2Il Regio D.L. 11 giugno 1942, n. 584, convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 1942, n. 1549, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Durante lo stato di guerra per i delitti preveduti dagli articoli 438, 439 e 440 del Codice penale si applica in ogni caso la pena di morte".
  2. (2)Comma 2(5) AGGIORNAMENTO — comma 2Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1944-10-05

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.p.