Dispositivo — testo vigente
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Quando, a seguito di condanna per il delitto (1) previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, è stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non è possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi.
La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.
Note
- (1)testo dell’articoloVerifica testuale — ellissi della fonteDA VERIFICARE — nel testo acquisito dalla fonte Normattiva era presente una o più ellissi. L’ellissi è stata rimossa dalla visualizzazione, ma il segmento interessato non viene ricostruito finché non è recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2021-11-09
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva