Art. 423-quater c.p.

Confisca

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Dispositivo — testo vigente

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per il delitto (1) previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, è stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non è possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi.

La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.

Note

  1. (1)testo dell’articoloVerifica testuale — ellissi della fonteDA VERIFICARE — nel testo acquisito dalla fonte Normattiva era presente una o più ellissi. L’ellissi è stata rimossa dalla visualizzazione, ma il segmento interessato non viene ricostruito finché non è recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2021-11-09

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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