Art. 421-bis c.p.

Pubblica intimidazione con uso di armi

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2023-11-15

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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