Dispositivo — testo vigente
Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni. (1)(1)
Note
- (1)Ex comma 2 — abrogatoCOMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48 DA VERIFICARE — testo previgente del comma 2 non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2008-04-05
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva