Art. 420 c.p.

Attentato a impianti di pubblica utilità

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni. (1)(1)

Note

  1. (1)Ex comma 2 — abrogatoCOMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48 DA VERIFICARE — testo previgente del comma 2 non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2008-04-05

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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