Art. 410 c.p.

Vilipendio di cadavere

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1931-07-01

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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