Dispositivo — testo vigente
Il condannato alla pena di morte è equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica. (1)(1)
Note
- (1)Comma 1(5) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
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Decorrenza indicata: 1944-10-05
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva