Art. 38 c.p.

Condizione giuridica del condannato alla pena di morte

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Il condannato alla pena di morte è equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 1(5) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1944-10-05

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.p.