Art. 379 c.p.

Favoreggiamento reale

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire cinquecento a diecimila se si tratta di contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente. (1) (2) (3) (4)(1) (2) (3) (4)

Note

  1. (1)Comma 2(33) AGGIORNAMENTO — comma 2La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
  2. (2)Comma 2(96) AGGIORNAMENTO — comma 2La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto: - (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione; -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
  3. (3)Comma 2(125) AGGIORNAMENTO — comma 2La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.
  4. (4)Comma 2(233) AGGIORNAMENTO — comma 2Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: - (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione; - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2011-10-13

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.p.