Art. 376 c.p.

Ritrattazione

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Dispositivo — testo vigente

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonché dall'articolo 375, primo comma, lettera b), e dall'articolo 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento. (1)(1)

Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

Note

  1. (1)Comma 1(163) AGGIORNAMENTO — comma 1La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 30 marzo 1999, n. 101 (in G.U. 1ª s.s. 7/4/1999, n. 14), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 376, primo comma, del codice penale nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero a norma dell' art. 370 del codice di procedura penale, di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2016-08-02

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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