Art. 364 c.p.

Omessa denuncia di reato da parte del cittadino

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Dispositivo — testo vigente

Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 1(5) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1944-10-05

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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