Art. 356 c.p.

Frode nelle pubbliche forniture

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1931-07-01

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.p.