Dispositivo — testo vigente
Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.
Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà. (1) (2) (3)(1) (2) (3)
Note
- (1)Comma 3(96) AGGIORNAMENTO — comma 3La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto: - (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione; -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
- (2)Comma 3(125) AGGIORNAMENTO — comma 3La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.
- (3)Comma 3(233) AGGIORNAMENTO — comma 3Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: -(con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione; -(con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2011-10-13
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva