Art. 340 c.p.

Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno.

Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 3(36) AGGIORNAMENTO — comma 3Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1, lettera d che è concessa amnistia "per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all' art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali"; - (con l'art. 2, comma 1, lettera e che è concessa amnistia "per i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del Codice penale, se commessi per motivi politici"; - (con l'art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2019-06-15

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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