Art. 34 c.p.

Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa

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Dispositivo — testo vigente

La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. (1)(1)

La decadenza dalla responsabilità genitoriale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale di cui al titolo IX del libro I del codice civile.

La sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile.

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori.

Note

  1. (1)Comma 2(368) AGGIORNAMENTO — comma 2La Corte costituzionale con sentenza 24 marzo - 22 aprile 2025, n. 55 (in G.U. 1ª s.s. 23/4/2025, n. 17) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 34, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2025-04-24

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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