Art. 322-ter.1 c.p.

Custodia giudiziale dei beni sequestrati

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Dispositivo — testo vigente

I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2019-01-31

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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