Art. 32-ter c.p.

Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

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Dispositivo — testo vigente

L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2015-06-14

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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