Dispositivo — testo vigente
Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.
Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.
Per il delitto preveduto nell'art. 290, quando è commesso contro l'Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia. (3)(3)
I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296 e 297, e dall'art. 299, sono punibili a richiesta del Ministro per la giustizia. (1) (2)(1) (2)
Note
- (1)Comma 4(1a) AGGIORNAMENTOLa L. 9 febbraio 1942, n. 97 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Per tutta la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, la facoltà di concedere l'autorizzazione a procedere in ordine ai reati preveduti nell' art. 313, comma 1° e 2° del Codice penale e nell' art. 16 del Codice di procedura penale e commessi nel territorio delle Isole italiane dell'Egeo, è esercitata dal Governatore delle isole anzidette".
- (2)Comma 4(6) AGGIORNAMENTOIl D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che nel comma 3 del presente articolo sono soppresse le parole «del gran consiglio del fascismo». Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.
- (3)Comma 3(43) AGGIORNAMENTO — comma 3La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 17 febbraio 1969, n. 15 (in G.U. 1ª s.s. 26/2/1969, n. 52), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell' art. 313, terzo comma, del Codice penale, nei limiti in cui attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale al Ministro di grazia e giustizia anziché alla Corte stessa".
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 1969-02-27
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva