Art. 290 c.p.

Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 2(6) AGGIORNAMENTOIl D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica è apportata fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2006-03-28

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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